Art. 1.
(Finalità e istituzione dell'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

      1. A integrazione di quanto previsto per le scuole italiane all'estero dagli articoli 636, 637 e 638 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, considerate la mutata realtà delle collettività italiane nel mondo, la crescente interdipendenza delle politiche nazionali con quelle globali e la necessità di promuovere strategie e azioni che assicurino il mantenimento delle radici linguistico-culturali italiane da parte dei connazionali all'estero e sviluppino azioni integrate a favore della mobilità culturale e professionale da e verso l'Italia, la Repubblica promuove iniziative di formazione linguistico-culturale, di educazione permanente e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e degli oriundi italiani, di seguito denominati «comunità italiane all'estero», nonché servizi e interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento professionali, finalizzati a garantire la mobilità culturale e professionale dei lavoratori stranieri che intendono emigrare in Italia.
      2. È istituita presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero degli affari esteri, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento per gli affari regionali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

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